Blog "Salute & Benessere"

Detraibilità fiscale

1 min di lettura

Sapevi che i prodotti Solidea sono detraibili?

Le calze elastiche a compressione graduata sono prodotti riconosciuti come dispositivi medici di Classe I secondo il Regolamento (UE) 2017/745.

Per questo sono detraibili dall’IRPEF ai sensi dell’art. 15 comma 1 lettera c del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi).

In molti stati europei, come la Germania, la Francia e la Svizzera, questo rimedio efficace e completo per la terapia dell’insufficienza venosa viene rimborsato direttamente dal servizio sanitario nazionale.

In Italia purtroppo la piena rimborsabilità non esiste, ma è possibile dedurre dall’imposta un importo pari ad una percentuale delle somme spese in dispositivi medici.

In particolare, sono previste due modalità:

A – Acquisto con emissione di fattura

Il contribuente ha diritto alla detrazione se:

  1. dimostra che il prodotto acquistato è effettivamente qualificabile come dispositivo medico;
  2. sulla fattura risulta il soggetto che sostiene la spesa, nonché la descrizione del dispositivo medico.

Relativamente al punto 1, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto al Ministero della Salute di fornire un elenco di prodotti che rientrano nella nozione di dispositivi medici.
Poiché in tale categoria rientrano numerose tipologie di prodotti con caratteristiche molto diverse, il Ministero ha fornito all’Agenzia delle entrate un elenco non esaustivo, nel quale purtroppo non sono incluse le calze elastiche a compressione graduata.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, mancando l’indicazione in tale elenco, è onere del contribuente dimostrare che il prodotto acquistato è effettivamente un dispositivo medico marcato CE, sottoposto al Regolamento (UE) 2017/745.

Pertanto, per agevolare questo adempimento oneroso per i propri clienti, il Calzificio Pinelli, titolare del brand Solidea, dopo aver consultato il proprio legale ha deciso di inserire nelle fatture la seguente dicitura:
I prodotti a compressione graduata oggetto della presente fattura sono dispositivi medici marcati CE e sottoposti al Regolamento (UE) 2017/745”.
In questo modo la fattura di acquisto sarà regolarmente deducibile senza necessità di altro adempimento da parte del cliente.

B – Acquisto con emissione di scontrino fiscale

In questo caso, fermo restando che la generica dicitura “dispositivo medico” sullo scontrino stesso non consente la detrazione della spesa ai sensi dell’art. 15 comma 1 lettera c del TUIR, si ha diritto alla detrazione se:

  1. dallo scontrino risulti il codice fiscale del soggetto che sostiene la spesa, e la descrizione del dispositivo medico;
  2. il contribuente sia in grado di comprovare, per ciascuna tipologia di prodotto per il quale si chiede la detrazione, che la spesa sia stata effettivamente sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE secondo il Regolamento (UE) 2017/745, presumibilmente conservando la confezione del dispositivo stesso sul quale è solitamente apposta la marcatura.

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